lo statuto del Comitato

STATUTO dell’associazione denominata “COMITATO FESTEGGIAMENTI MARIA BAMBINA”

Art. 1

E’ costituita con sede in Venaria Reale (TO) Piazza Annunziata 10 Parrocchia Natività di Maria Vergine, un’associazione denominata: “COMITATO FESTEGGIAMENTI MARIA BAMBINA”. L’associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2

Il Comitato Festeggiamenti di Maria Bambina è un’associazione (art. 36, 37, e 38 del Codice Civile) che sorge per volontà dei cittadini, i quali condividono una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività religiose, formative, culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative, che ritengono utili alla costruzione di una società civile fondata sul pluralismo.

Art. 3

Gli scopi che si prefigge sono:
In primis l’organizzazione dei “Festeggiamenti Patronali di Maria Bambina” nella Parrocchia Natività di Maria Vergine in Venaria Reale.
L’organizzazione di manifestazioni folkloristiche, sportive, sagre, mostre e spettacoli; diffondere la conoscenza dei beni storici, architettonici ed ambientali della Città di Venaria Reale; perseguire scopi di finalità sociale e di solidarietà verso situazioni di disagio.
Per la migliore realizzazione degli scopi sociali il Comitato può stabilire contanti ed intrattenere rapporti di collaborazione con altri organismi affini, anche di altri Comuni, nonché con i vari Enti pubblici che riterrà opportuno.
Essendo una realtà civile, il Comitato si renderà presente e partecipe alle iniziative e manifesta- zioni locali purché non siano contrarie ai valori cristiani.

Art. 4

I proventi con i quali il Comitato provvede alle sue attività sono:
- I versamenti volontari che i componenti il Comitato annualmente fanno. - I contributi di enti e di privati.
- Gli eventuali lasciti.
Tutti i contributi che verrano raccolti ogni anno pro festeggiamenti.

Il patrimonio è costituito:
dagli eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del comitato, eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5

Il numero dei componenti l’associazione può arrivare ad un massimo di 150 persone. Possono aderire tutti i cittadini che compiono il sedicesimo anno d’età, i quali condividono una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità.
Fanno esplicita richiesta d’ adesione al Comitato.

Art. 6

Sono considerati fondatori le persone che dal 1983 (anno della Prima festa e della costituzione del Comitato) hanno continuato a fare parte del Comitato Organizzatore anche se non costituito ufficialmente, e le persone che partecipano alla stesura all’atto costitutivo e quelle che aderiranno entro venti giorni prima della registrazione dell’atto.
Vanno Ricordati e inseriti Don Giuseppe Fisanotti e Don Pasquale Sarli Parroco e Vice Parroco all’epoca della costituzione del comitato.

Art. 7

La natura giuridica del Comitato è quella delle associazioni non riconosciute previste dall’articolo 36 del Codice Civile.

Art. 8

Sono componenti di diritto del Comitato il Parroco pro tempore della Parrocchia Natività di Maria Vergine di Venaria Reale, i Vice Parroci e i religiosi presenti nella Parrocchia.

Art. 9

L’assemblea dei soci in prima convocazione, in seduta plenaria elegge il Presidente, il Vice Presidente, che su sua richiesta possono essere due, il Segretario e il Tesoriere.
 Altre cariche potranno essere votate su richiesta del Presidente.
Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 10

L’assemblea su richiesta del Presidente può nominare un consiglio esecutivo ristretto formato da un massimo di nove elementi.

Art. 11

Il Presidente ogni anno entro il mese di Maggio, d’accordo con il Parroco pro tempore della Parrocchia, presenterà una bozza di programma per i festeggiamenti di Maria Bambina al Comitato.
In seduta plenaria, dopo l’approvazione ed eventuali integrazioni, sarà ripresentata al Parroco. Solo dopo la sua approvazione definitiva, il programma sarà esecutivo.

Art. 12

Il Presidente entro il mese di Dicembre di ogni anno deve presentare il Bilancio di tutte le attività svolte. Indire nella stessa seduta l’elezione di tutte le cariche qualora fossero gia in scadenza.

Art. 13

Al Presidente spetta la legale rappresentanza del Comitato.
Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il segretario è l’esecutore delle deliberazioni della Assemblea.

Art. 14

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, o quando sia richiesto con domanda motivata e sottoscritta da almeno un quarto i componenti il comitato, nel qual caso il Presidente ha l’obbligo di indire la riunione entro quindici giorni.

Art. 15

Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16

Ogni anno nel mese di Novembre il Comitato deve segnalare al Parroco i nominativi dei Vice Priori della Compagnia di Maria Bambina in sostituzione dei Priori uscenti. Possono essere anche persone non componenti del Comitato.

Art. 17

Il Comitato alla chiusura del bilancio annuale eroga parte dell’eventuale avanzo di gestione alla parrocchia Natività di Maria Vergine o a Gruppi che vi operano per le varie necessità.

Art. 18

Tutte le eventuali controversie all’interno dell’Associazione, qualora l’assemblea in seduta plenaria ritenga necessario, saranno sottoposte ad un collegio arbitrale composto da tre membri, non facenti parte del Comitato, designati dall’assemblea in seduta plenaria, da scegliere in una rosa di almeno sei persone predisposta dal Presidente il Comitato.

Detto collegio sarà presieduto dal Parroco Pro tempore della Parrocchia Natività di Maria Vergine, e giudicherà senza formalità di procedura secondo equità inappellabile.

Art. 19

In caso scioglimento dell’Associazione, tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà del Comitato passeranno di diritto alla Parrocchia Natività di Maria Bambina.

Art.20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa pieno ed espresso riferimento alle norme di legge ed in particolare alle norme del Capo II, titolo 2° del libro 1° del codice Civile

All’originale firmato:

Fedrigo Don Sergio Scrudato Francesco Scrudato Lorenzo Scrudato Salvatore Reina Nicola Tinnirello Giuseppe Suppo Albino Digifico Michele Bruno Giuseppe Scrudato Giuseppa Carnino Giselda Zecchin Giancarlo Nocera Rosolino

Registrato a Torino 2° Ufficio delle Entrate il 6 Giugno 2006 con numero 507

PRIMO DIRETTIVO DOPO LA COSTITUZIONE UFFICIALE DEL COMITATO

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